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Sez. L, Sentenza n. 3500 del 24/05/1986 (Rv. 446443 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446443-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*

L'art. 334 cod. proc. civ. consente l'impugnazione incidentale tardiva solo quando questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale (o contro un capo dipendente o connesso) e si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale. (nella specie la S.C. ha ritenuto che costituisse un capo autonomo la questione della decorrenza degli interessi moratori, oggetto dell'impugnazione incidentale, rispetto alle questioni dello ulteriore risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ. e alla mancata attribuzione degli interessi anatocistici, oggetto della impugnazione principale). (V 1186/85, mass n 439304; (V 1073/85, mass n 439206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)