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Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 21/07/1980 (Rv. 408592 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - PATTUIZIONE DEL COMPENSO DEL LEGALE CON RIFERIMENTO NON AD UNA PARTE DEI BENI DEI CREDITI LITIGIOSI, MA ALLA SOMMA CONSEGUITA PER IL CLIENTE - PATTO DI QUOTA LIRE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408592-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - PATTUIZIONE DEL COMPENSO DEL LEGALE CON RIFERIMENTO NON AD UNA PARTE DEI BENI DEI CREDITI LITIGIOSI, MA ALLA SOMMA CONSEGUITA PER IL CLIENTE - PATTO DI QUOTA LIRE - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*

Il patto di quota lite sussiste anche nel caso in cui il compenso del legale sia stato pattuito non gia in una parte dei beni o dei crediti litigiosi, bensi con riferimento alla somma conseguita per il cliente. (nella specie il patto di quota lite e stato rinvenuto nella convenzione per effetto della quale il legale, incaricato dal cliente di fargli ottenere le proprie spettanze per l'opera professionale da lui svolta, avrebbe trattenuto l'eccedenza rispetto alla misura minima del compenso richiesto irriducibilmente dal proprio cliente). (V 1701/76, mass n 380467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)