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Sez. 2, Sentenza n. 1701 del 13/05/1976 (Rv. 380467 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - CONDIZIONI - ONORARIO RAPPORTATO AL VALORE DEGLI INTERESSI DIFESI - CONFIGURABILITA - PATTUIZIONE DI UNA PERCENTUALE O DI UNA SOMMA - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL PATTO DI QUOTA LITE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380467-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE - CONDIZIONI - ONORARIO RAPPORTATO AL VALORE DEGLI INTERESSI DIFESI - CONFIGURABILITA - PATTUIZIONE DI UNA PERCENTUALE O DI UNA SOMMA - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL PATTO DI QUOTA LITE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il patto di quota lite, per il quale l'art 2233, terzo comma, cod civ sancisce la nullita, sussiste non solo quando tra patrono e cliente si convenga di attribuire al primo, quale compenso della sua attivita professionale, una parte dei beni o diritti litigiosi, ma anche quando l'onorario sia ragguagliato al valore di quei beni o diritti, piu che all'intrinseca importanza dell'opera svolta, cosi da implicare ugualmente una sostanziale partecipazione del difensore agli interessi dei quali ha assunto il patrocinio. A questo fine, non e neppure essenziale che il compenso sia fissato in ragione di una percentuale sul valore dei beni e degli interessi litigiosi, anzicche in una somma determinata, dovendosi aver riguardo unicamente alle proporzioni del compenso, ivi compreso il cosiddetto 'palmariò, che non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla Vittoria della lite. L'apprezzamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno del patto suindicato, qualora sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e da errori di diritto, non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita. (V 2874/59; (V 1457/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)