Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 13/09/2013 (Rv. 627808 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Costituzione del creditore - Termine di cinque giorni ex art. 98, terzo comma, legge fall. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006) - Applicabilità nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'appellante non ha l'onere di costituirsi nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, non essendo applicabile, in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), in quanto norma speciale insuscettibile di applicazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)