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Sez. 1, Sentenza n. 2380 del 11/03/1994 (Rv. 485669 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini | Creditore appellante - Mancata costituzione nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione - Conseguenze - Impugnazione - Improcedibilità.
Stato
decisa il 1994-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485669-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata tempestiva costituzione del creditore appellante entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello, determina l'improcedibilità dell'impugnazione a norma dello art. 98, terzo comma. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ancorché manchi per il giudizio di appello un'espresso richiamo a detta norma, dettata per il giudizio di primo grado, atteso che dagli articoli 359 e 347 del cod. proc. civ. si evince il principio che in quel grado di giudizio, per quanto attiene al tema della costituzione in giudizio, si osservano le norme relative al giudizio di primo grado, se compatibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)