Sez. 1, Sentenza n. 5049 del 05/04/2001 (Rv. 545590 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Creditore appellante - Costituzione nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione - Onere - Esclusione - Costituzione in giudizio - Termine previsto per il giudizio ordinario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento l'appellante non ha l'onere di costituirsi nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, non essendo applicabile in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma, della legge fallimentare, con la conseguenza che il termine di costituzione dell'appellante è quello previsto per il giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)