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Sez. 5, Sentenza n. 22021 del 04/04/2003 Ud. (dep. 19/05/2003) Rv. 227147 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE | Concessione in sanatoria - Concorso con il reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227147-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che, ai fini del conseguimento di una concessione in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione delle opere edilizie eseguite, il dichiarante si rende autore diretto di falso, ai sensi dell'art. 483 cod.pen., ma non può, al tempo stesso, ritenersi, a norma degli artt. 48 e 480 (o 479) cod. pen, autore indiretto o mediato della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale che rilasci la concessione in sanatoria sul presupposto di quella falsa attestazione. Ed infatti, salvo autonomo accertamento, a cura del sindaco, della verità del fatto dichiarato dal privato, la concessione anzidetta è intesa ad accertare l'esistenza non già di quello stesso fatto, bensì dell'atto pubblico nel quale sia stata trasfusa la dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta del privato. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che, riformando la pronuncia assolutoria del primo giudice, aveva condannato l'imputato sia per il reato di cui all'art. 483 che per quello di cui agli artt. 48-479 cod.pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)