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Sez. 5, Sentenza n. 38453 del 25/09/2001 Ud. (dep. 26/10/2001) Rv. 220001 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale per errore determinato da altrui dichiarazione non veritiera - Falso per induzione e falsità ideologica del privato in atto pubblico - Concorso dei reati - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220001-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 cod.pen), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod.pen., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell'interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31.12.1993).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)