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Sez. L, Sentenza n. 8571 del 28/09/1996 (Rv. 499831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di contestazione - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte esaurienti, rese il quarto giorno - Contestuale richiesta di audizione orale alla presenza di difensore di fiducia - Convocazione da parte del datore di lavoro - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Qualora, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare, il lavoratore fornisca, il penultimo dei cinque giorni a tal fine a sua disposizione, una compiuta giustificazione scritta e contemporaneamente chieda di essere sentito oralmente alla presenza di difensore di propria fiducia, disponibile solo in ore antimeridiane, esula dagli obblighi del datore di lavoro, anche sotto il profilo dei doveri di correttezza e buona fede, dar seguito alla richiesta disponendo una convocazione del lavoratore, per la mancanza di un adeguato periodo di tempo prima della scadenza del termine relativo alle giustificazioni, per la non rispondenza a previsioni di legge dell'intervento di un legale di fiducia del lavoratore, e per la compiutezza delle giustificazioni dallo stesso già fornite.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)