Sez. 3, Sentenza n. 7976 del 25/08/1997 (Rv. 507093 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI | Autonomia della fase di merito - Conseguenze - Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno dall'inizio dei lavori - Ininfluenza - Domande nuove o riferite ad altri fatti anteriori - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI
Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, con la conseguenza che nella seconda fase le parti non incontrano alcuna preclusione, in ordine ai requisiti per la proponibilità dell'azione di nunciazione, come la mancata ultimazione dell'opera o il mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori. Ne consegue che nella fase di merito possono proporsi anche domande nuove o riferentesi a fatti anteriori a quelli che avevano dato luogo all'azione di nunciazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)