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Sez. 6, Ordinanza n. 25048 del 26/03/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229603 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Requisiti di ammissibilità - Individuazione - Mancanza - Decidibilità de plano.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229603-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

L'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa dal reato deve contenere gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., che devono caratterizzarsi per la pertinenza rispetto alla notizia di reato e per la rilevanza, ovvero per la concreta incidenza sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari; in difetto la persona offesa non ha diritto alla instaurazione del contraddittorio ed il giudice legittimamente può dichiararne "de plano" l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)