Sez. 2, Sentenza n. 978 del 28/01/2000 (Rv. 533259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Mutamento della causa petendi - Novità della domanda - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il mutamento della "causa petendi" determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio di appello, allorquando la diversa "causa petendi" dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)