Sez. L, Sentenza n. 5860 del 12/11/1979 (Rv. 402523 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - CONTENUTO - PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - CONTENUTO - PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'accertamento della volonta delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio o di una clausola di esso impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito la cui insindacabilita in Sede di legittimita trova il suo limite in una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica, la quale deve essere dedotta precisando in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perche, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volonta contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)