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Sez. L, Sentenza n. 8846 del 27/11/1987 (Rv. 456202 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - DEDUZIONE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE NEGOZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - DEDUZIONE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE NEGOZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'interpretazione negoziale per potersi parlare di violazione delle regole di ermeneutica, occorre che tale violazione sia dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione. (V 5860/79, mass n 402523; (Conf 846/84, mass n 433060; (Conf 6021/81, mass n 416803).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)