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Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 09/02/1987 (Rv. 450839 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450839-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio o di una clausola di esso impone una indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimità; ma tale insindacabilità trova il suo limite sia nella inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata, sia nella stessa violazione delle regole di ermeneutica, tra cui quella di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. che, per determinare la comune intenzione delle parti, attribuisce valore al loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. (V 6021/81, mass n 416803; (V 5860/79, mass n 402523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)