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Sez. L, Sentenza n. 6021 del 13/11/1981 (Rv. 416803 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CONTENUTO - CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO E PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416803-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CONTENUTO - CRITICA DELL'INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO E PROPOSTA DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema d'interpretazione di un contratto, per potersi parlare di violazione delle regole di ermeneutica, occorre che tale violazione sia dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione. (V 5860/79, mass n 402523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)