Sez. 3, Sentenza n. 14810 del 03/08/2004 (Rv. 576144 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Procedimento ex artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971 - Osservanza - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In relazione ai miglioramenti apportati ai terreni ai quali si applichi la disciplina di cui all'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è onere della parte che adduce di aver eseguito il miglioramento non solo dimostrare l'avvenuta esecuzione di esso, ma anche che l'intervento migliorativo sia stato o concordato con i concedenti e quindi autorizzato prima della sua esecuzione, o eseguito previa l'osservanza delle procedure di cui agli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ovvero con l'intervento dell'Ispettorato agrario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)