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Sez. 3, Sentenza n. 7278 del 18/03/2008 (Rv. 602631 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti apportati al fondo successivamente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - Indennità - Diritto dell'affittuario - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602631-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In materia di affitto di fondi rustici, il diritto dell'affittuario all'ottenimento dell'indennizzo per i miglioramenti apportati successivamente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sussiste a condizione, da valutarsi in via alternativa, che essi siano stati eseguiti o previa autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (a norma dell'art. 11 della citata legge n. 11 del 1971, prima, e dell'art. 16 della legge n. 203 del 1982, poi) o con il consenso del concedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)