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Sez. 3, Sentenza n. 22667 del 02/12/2004 (Rv. 578314 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Condizioni - Preventivo consenso del concedente - Necessità - Comunicazione del conduttore e silenzio del concedente - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578314-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In materia di indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo dal conduttore, il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire la esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento. Inoltre va escluso che, salvo patto contrario, a fronte della comunicazione del conduttore, il mero silenzio del concedente equivalga ad accettazione delle sue proposte, non vigendo alcuna norma di legge che imponga al concedente di replicare alle comunicazioni della controparte, nè risultando alcun uso in proposito.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)