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Sez. L, Sentenza n. 4787 del 30/05/1997 (Rv. 504784 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni successive a termine - Contestazione, da parte del lavoratore, della legittimità dell'apposizione del termine ai singoli rapporti e allegazione della sussistenza del cosiddetto intento elusivo - Accertamenti da parte del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504784-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Quando, nel caso di assunzioni successive a tempo determinato, il lavoratore contesti la legittimità dell'apposizione del termine ai singoli rapporti e denunzi l'elusione della norma che garantisce la durata indeterminata del rapporto, il giudice deve, in primo luogo, verificare la rispondenza dei singoli contratti a termine alle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - verifica da effettuarsi con particolare rigore, atteso che, costituendo il contratto a tempo indeterminato la regola, e quello a tempo determinato l'eccezione, le norme che regolano questo secondo tipo di contratto sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel cod. civ. -; in secondo luogo deve verificare la sussistenza dell'elusione del principio di durata indeterminata del rapporto, che emerge, pur in presenza di una conformità alla legge dei singoli contratti, dall'esistenza di una continuativa esigenza della prestazione lavorativa oggetto dei successivi contratti a termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)