Sez. L, Sentenza n. 930 del 15/02/1986 (Rv. 444450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DELLO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE, DELLA RETRIBUZIONE IN PERIODO FERIALE E DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DELLO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE, DELLA RETRIBUZIONE IN PERIODO FERIALE E DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore per lo straordinario fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione, resa oltre l'orario di lavoro normale, in prestazione ordinaria e la relativa retribuzione non può essere considerata ordinaria; pertanto, non sussistendo nel nostro ordinamento un generale ed inderogabile principio di omnicomprensività della retribuzione, il compenso predetto non va a comporre - salva un'espressa volontà contraria delle parti - la base di calcolo per la Determinazione delle mensilità aggiuntive, della retribuzione in periodo feriale e del compenso per le festività. (V 620/85, mass n 438833; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)