Sez. 2, Sentenza n. 3466 del 08/06/1982 (Rv. 421450 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - RESTITUZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - RESTITUZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'Obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art. 169 secondo comma cod. proc. civ., non comporta improcedibilità dell'Azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontà dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilità di produrre i documenti medesimi nel giudizio d'appello. (V 2580/75, mass n 376524; (V 3624/72, mass n 361633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)