Sez. 1, Sentenza n. 3624 del 19/12/1972 (Rv. 361633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - DOCUMENTAZIONE DEL RITIRO DEL FASCICOLO - ESCLUSIONE - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - MANCANZA DEI FASCICOLI - OMESSA RESTITUZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - DOCUMENTAZIONE DEL RITIRO DEL FASCICOLO - ESCLUSIONE - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - MANCANZA DEI FASCICOLI - OMESSA RESTITUZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
Poiche all'atto della rimessione della causa al collegio le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli (art 169, secondo comma, cod proc civ), senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la Mancanza dei fascicoli medesimi, in Sede di udienza di discussione, deve attribuirsi - nel difetto di denuncia di altri eventi - all'avvenuto ritiro ed alla omessa restituzione di essi. (nella specie, la Corte di appello aveva dichiarato improcedibile il gravame per mancato deposito del fascicolo di parte, ed aveva ritenuto tardiva una denuncia di temporaneo smarrimento di esso, fatta pervenire dall'appellante dopo l'udienza di discussione. La Corte suprema, nel considerare corretta tale decisione, ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)