Sez. 3, Sentenza n. 28462 del 19/12/2013 (Rv. 629037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Termine per il deposito ex art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. - Natura perentoria - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO
Sebbene il termine entro il quale - a norma dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. - deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l'uso dell'espressione "al più tardi", che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)