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Sez. 1, Sentenza n. 13657 del 11/06/2007 (Rv. 600020 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per superamento termine ragionevole - Giudizi in materia tributaria - Applicabilità - Limite - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600020-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile), ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla legge n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell'amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del par. 1 dell'art. 6 citato. (Nella specie si è cassata la sentenza che aveva ritenuto l'inappellabilità della disciplina dell'equa riparazione, pur trattasi di giudizio in materia tributaria considerandosi che nella fase degli accertamenti di fatto, era in contestazione una pretesa dell'Ufficio Tributario astrattamente idoneo a comprendere il profilo sanzionatorio, invocare una pretesa del contribuente di restituzione di somme refluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)