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Sez. 2, Sentenza n. 13530 del 21/12/1992 (Rv. 480073 - 01)

Responsabilità civile - Attività pericolosa - In genere | Nozione - Attività normalmente innocua divenuta pericolosa per la condotta di chi la esercita - Inclusione - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480073-01

Responsabilità civile - Attività pericolosa - In genere

La nozione di attività pericolosa di cui all'art. 2050 cod. civ. postula che l'attività presenti di per sè una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre un'attività normalmente innocua ove diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, comporta soltanto la responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)