Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 12/04/2000 Cc. (dep. 24/07/2000) Rv. 216598 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione obbligatoria dell'esecuzione - Operatività con riguardo a pene inflitte per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Esclusione - Ratio.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Ai sensi dell'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p., deve escludersi l'operatività della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena ogni qual volta questa sia stata inflitta per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario; il che trova ragionevole giustificazione - con esclusione, quindi, di ogni dubbio di incostituzionalità - ove si consideri che l'istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 del citato art.656, mentre per i delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario vige l'opposta -se pur relativa - presunzione di pericolosità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)