Sez. 1, Sentenza n. 40919 del 21/10/2005 Cc. (dep. 10/11/2005) Rv. 232591 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi 7 e 9, cod. proc. pen. - Applicabilità ai condannati che abbiano presentato istanza di affidamento terapeutico.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 656, commi settimo e nono, cod. proc. pen.rivestono carattere generale e sono, pertanto, applicabili anche nei confronti di condannati tossicodipendenti che abbiano presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione sospenda il provvedimento di esecuzione della pena nei confronti di un condannato per un reato ostativo ex art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, il quale abbia chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento terapeutico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)