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Sez. 1, Sentenza n. 19924 del 16/05/2006 Cc. (dep. 12/06/2006) Rv. 234264 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione obbligatoria dell'esecuzione - Operatività con riguardo a pene inflitte per taluno dei reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234264-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Ai sensi dell'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena non opera nei confronti di un soggetto condannato per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., in relazione al quale ricorre una ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, che può essere superata mediante la richiesta di ammissione ai benefici penitenziari fondata sulla dimostrazione della sussistenza di elementi che escludono la suddetta pericolosità, la cui valutazione, peraltro, é rimessa esclusivamente al Tribunale di sorveglianza e non al pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)