Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 16/07/1980 (Rv. 408440 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - REQUISITI - DESUNZIONE DAL DOCUMENTO DELLA POSSIBILE O PLAUSIBILE CONCLUSIONE DI UN NUOVO PATTO CONTRASTANTE CON IL PRECEDENTE ACCORDO SCRITTO - INIDONEITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - REQUISITI - DESUNZIONE DAL DOCUMENTO DELLA POSSIBILE O PLAUSIBILE CONCLUSIONE DI UN NUOVO PATTO CONTRASTANTE CON IL PRECEDENTE ACCORDO SCRITTO - INIDONEITA.*
L'art 2724 n 1 cod civ, il quale consente in ogni caso la prova testimoniale quando vi e un principio di prova per iscritto che faccia apparire verosimile il fatto allegato, postula un nesso logico fra lo scritto e il fatto controverso, in modo che questo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione. E cioe necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto col precedente patto scritto, mentre non e all'uopo sufficiente che in base al documento si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante col precedente accordo scritto. (Conf 1349/78, mass n 390721, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)