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Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 22/03/1990 (Rv. 466135 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRO DICHIARAZIONI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA EX ART. 2724 N. 1 COD. CIV. - REQUISITI - DESUNZIONE DI UN PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA DALLO STESSO ATTO IMPUGNATO PER SIMULAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466135-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRO DICHIARAZIONI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA EX ART. 2724 N. 1 COD. CIV. - REQUISITI - DESUNZIONE DI UN PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA DALLO STESSO ATTO IMPUGNATO PER SIMULAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cod. civ. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l'asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità. Non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante. (Conf 720/87, mass n 450423; (Conf 2337/81, mass n 413079; (Conf 4623/80, mass n 408440; (Conf 2854/80, mass n 406603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)