Sez. 2, Sentenza n. 2337 del 21/04/1981 (Rv. 413079 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - NOZIONE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Perche un documento possa costituire principio di prova per iscritto, ai fini dell'art 2724 n 1 cod civ, non e sufficiente che esso contenga un qualsiasi riferimento al fatto controverso, ma occorre l'esistenza di un nesso logico fra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. La valutazione circa la ricorrenza nel caso concreto di tale condizione spetta al giudice del merito e non e censurabile in Sede di legittimita se congruamente motivata. (V 4623/80, mass n 408440, sulla prima parte; (V 1349/78, mass n 390721, sulla prima parte; (Conf 1047/75, mass n 374460, sulla prima parte; (Conf 3318/73, mass n 367215, sulla seconda parte; (Conf 360/70, mass n 345291, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)