Sez. 1, Sentenza n. 6862 del 17/06/1995 (Rv. 492911 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | Enti ospedalieri - Soppressione - Comuni - Successione "ex lege" nei debiti dei soppressi enti ospedalieri - Sopravvenienza del D.L. n. 382 del 1987 - Legittimazione passiva dei Comuni - Persistenza - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
Il Comune succeduto "ex lege" nella posizione debitoria dei soppressi enti ospedalieri (nella specie, Pio Istituto S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma) - ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 - e, perciò, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito di questi enti (nella specie, rette di spedalità e differenze sulle rate degenti) non perde la sua legittimazione passiva per effetto del D.L. 19 settembre 1987 n. 382 (convertito con legge n. 456 del 1987), che ha posto a carico del bilancio statale i debiti dei predetti enti non ancora estinti alla data del 31 dicembre 1985 e ne ha dettato le modalità di ripianamento disponendo, per alcuni di essi, (art. 8: debiti verso le aziende di credito, la cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali) il soddisfacimento tramite il Ministero del tesoro, per altri l'estinzione del diritto (art. 9: debiti verso lo Stato, le province, i Comuni e le Unità sanitarie locali), per altri ancora (art. 10) il pagamento, ad opera delle Regioni, con mezzi finanziari messi a disposizione dallo Stato, per i residuali (art. 12) l'imputazione alla gestione corrente delle Unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti i soppressi enti ospedalieri; infatti, le predette disposizioni del D.L. n. 382 del 1987, avendo contenuto innovativo di carattere sostanziale, non sono applicabili retroattivamente e determinano, quindi, solo una forma di successione "ex lege" nella titolarità passiva del rapporto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., non implica l'estromissione dal rapporto processuale del Comune, originario debitore, cui spetta attivare i meccanismi stabiliti dalla legge per l'estinzione del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 29/10/1987 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)