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Sez. 1, Sentenza n. 4713 del 17/04/1992 (Rv. 476865 - 01)

Enti pubblici - Soppressione ed estinzione | Enti ospedalieri - Soppressione - Crediti nei confronti degli stessi - Domanda giudiziale - Legittimazione passiva - Comune - Sussistenza - Regione o U.S.L. - Esclusione - Normativa regionale - Diversità di disciplina - Inammissibilità - Sopravvenienza in corso di causa del D.L. n. 382 del 1987 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476865-01

Enti pubblici - Soppressione ed estinzione

A norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono i Comuni gli enti cui vanno trasferiti i rapporti passivi già gravanti sui soppressi enti ospedalieri e, conseguentemente, ad essi va riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale proposta per il recupero dei relativi crediti, senza che possa risultare diversamente stabilito dalla normativa regionale (nella specie, le legge Regione Campania 11 novembre 1980 n. 63, che, nel regolare la sistemazione dei rapporti passivi antecedenti alla istituzione delle U.S.L., prevede la legittimazione dell'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, nei soli limiti di quanto stabilito dell'art. 77 della citata legge n. 833 del 1978, cioè in relazione alla passività degli enti mutualistici), né possa ritenersi che detta legittimazione sia venuta meno, in favore di quella della Regione o delle U.S.L., per il sopravvenire, in corso di causa del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito in legge n. 456 del 1987, che nel trasferire allo Stato i debiti residui degli ex enti ospedalieri con una sorta di successione "ex lege", comporta l'applicabilità, rispetto alla causa pendente, della disposizione di cui all'art. 111 cod. proc. civ., con continuazione di essa fra le parti originarie.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 29/10/1987 num. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)