Sez. 1, Sentenza n. 7024 del 27/07/1994 (Rv. 487540 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Soggetti legittimati alla impugnazione - Curatore - Esclusione - Ricorso per cassazione - Proposizione da parte del curatore - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Nel giudizio d'impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare, previsto dall'art. 100 legge fall., la legittimazione contro il creditore ammesso è attribuita a ciascun creditore - quale portatore non solo del suo interesse alla riduzione dell'ammontare complessivo del passivo, ma anche dell'interesse di tutti gli altri creditori(del resto autonomamente tutelabile) e dell'interesse pubblico che sovrasta il fallimento - e non anche al curatore, al quale il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati affinché la sentenza sia opponibile alla massa. Pertanto, il curatore, pur avendo la facoltà di svolgere deduzioni nell'ambito del processo ritualmente instaurato, non può proporre ricorso per cassazione per censurare la sentenza di appello a cui abbiano fatto acquiescenza le parti legittimate all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)