Sez. 2, Sentenza n. 26553 del 12/06/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 237169 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Pattuizione illecita - Pagamenti effettuati in esecuzione della illecita pattuizione - "post factum" della pattuizione - Esclusione - Momento consumativo - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)