Sez. L, Sentenza n. 4139 del 21/06/1986 (Rv. 446927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA QUALIFICA E MANSIONI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA QUALIFICA E MANSIONI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Il principio della corrispondenza tra qualifica e mansioni sancito dall'art. 2103 cod. civ. non è violato quando mansioni lavorative astrattamente comportanti le stesse attività intellettuali o manuali siano diversamente inquadrate in livelli diversi in relazione alla mole, all'intensità e alla frequenza dell'ufficio, reparto od impianto, cui il lavoratore sia addetto (principio affermato con riferimento alle qualifiche di primo addetto e di responsabile in turno previste dall'accordo aziendale 18 luglio 1975 per i dipendenti degli aeroporti di Roma). (V 1090/85, mass n 439222; (V 6435/79, mass n 403166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)