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Sez. L, Sentenza n. 560 del 23/01/1988 (Rv. 457060 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - NOTE DI QUALIFICA DEI DIPENDENTI - MOTIVAZIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457060-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - NOTE DI QUALIFICA DEI DIPENDENTI - MOTIVAZIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE.*

Anche con riguardo alle note di qualifica dei dipendenti di aziende di credito trova applicazione il principio secondo cui il datore di lavoro ha l'Obbligo di motivare i suoi provvedimenti onde consentire al dipendente ed eventualmente, in Sede contenziosa, alla autorità giudiziaria, il Sindacato in ordine al rispetto degli obblighi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivi irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore. (V 4139/86, mass n 446927; (V 1090/85, mass n 439222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)