Sez. L, Sentenza n. 1090 del 09/02/1985 (Rv. 439222 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA QUALIFICA E MANSIONI - CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IDENTICHE - PRESTAZIONE PRESSO NUCLEI PRODUTTIVI DI DIVERSA ENTITÀ ED IMPORTANZA - PREVISIONE DI QUALIFICHE DIFFERENZIATE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA QUALIFICA E MANSIONI - CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IDENTICHE - PRESTAZIONE PRESSO NUCLEI PRODUTTIVI DI DIVERSA ENTITÀ ED IMPORTANZA - PREVISIONE DI QUALIFICHE DIFFERENZIATE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Il principio della corrispondenza tra qualifica e mansioni, stabilito dall'art. 2103 cod. civ., non è violato dalla disposizione del contratto integrativo aziendale che, per mansioni lavorative astrattamente comportanti le stesse attività intellettuali o manuali, preveda qualifiche differenziate in relazione al fatto che tali attività siano prestate presso nuclei produttivi di diversa entità ed importanza, essendo la qualità intrinseca delle mansioni diversificabile sotto il profilo della mole e della frequenza dello impegno richiesto. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui si è ritenuto che la preposizione ad una "dipendenza di provincia" di terza categoria - secondo la classificazione del contratto aziendale per il personale impiegatizio della cassa di risparmio di Torino, integrativo del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle casse di risparmio - non desse diritto all'inquadramento come funzionario, esprimendo l'anzidetta classificazione un livello operativo inferiore a quello richiesto per il riconoscimento della qualifica di funzionario ai sensi del C.C.n.L. 6 febbraio 1975 per i dirigenti ed i funzionari delle casse di risparmio, come integrato dalla nota a verbale n. 2). (V 6435/79, mass n 403166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1975 num. 1, Contr. Coll. 22/07/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)