Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 11/11/2011 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251759 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio - Legittimità - Condizioni - Ricettazione di opere d'arte - Motivazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Il sequestro probatorio deve essere necessariamente motivato considerando la natura delle cose sequestrate in relazione al reato per cui si procede, sicché, con riferimento al delitto di ricettazione di opere d'arte è necessario che il pubblico ministero spieghi compiutamente le ragioni probatorie del sequestro, qualora il rapporto pertinenziale tra la cosa ed il reato non sia di intuitiva evidenza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il provvedimento di sequestro probatorio carente della necessaria motivazione sul "fumus" del cosidetto "furto d'arte", trattandosi di beni privi della dichiarazione d'interesse culturale ex art. 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ne rendesse evidente il rapporto pertinenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 125, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)