diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6565 del 02/12/1982 (Rv. 424186 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - DOMANDE GIUDIZIALI DIRETTE AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PREVIO RICORSO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA DECLARATORIA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424186-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - DOMANDE GIUDIZIALI DIRETTE AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - PREVIO RICORSO GERARCHICO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - SENTENZA DI MERITO DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA DECLARATORIA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1979 n. 93 la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale" inerente al rapporto di lavoro, il raccordo tra il previo esperimento del ricorso, costituente condizione di procedibilità, e il giudizio di merito va esaminato e definito sulla base delle regole del rito del lavoro e cioè alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 443 cod. proc. civ., 148 delle relative Disposizioni di attuazione e 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, sicché la Corte di Cassazione, ove ne ricorrano i presupposti, deve cassare la sentenza del giudice del merito con rinvio ad altro giudice perché provveda al compimento delle attività previste dal citato art. 443. (Conf 2633/81, mass n 413407; (Conf 2476/81, mass n 413259; (Conf 1578/81, mass n 412238; (Conf 2189/80, mass n 405852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)