Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002 (Rv. 557507 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Ultralegali - Determinazione convenzionale "per relationem" - Contratti bancari - Riferimento al tasso praticato su piazza - Sufficiente univocità - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di contratti bancari, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)