Sez. 1, Sentenza n. 4316 del 23/10/1989 (Rv. 463925 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIPETIZIONE DI SOMME NON DOVUTE - ESCLUSIONE - PENDENZA DI CONTROVERSIE PER OTTENERE LA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIPETIZIONE DI SOMME NON DOVUTE - ESCLUSIONE - PENDENZA DI CONTROVERSIE PER OTTENERE LA RESTITUZIONE - IRRILEVANZA.*
La disciplina del cosiddetto condono tributario, di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973, n. 823, riguarda le controversie pendenti in relazione ai Tributi non ancora pagati e, pertanto, non è invocabile dal contribuente per conseguire una ripetizione, sia pure parziale, di somme già versate, delle quali sostenga l'illegittima percezione, indipendentemente dal fatto che sia in corso una controversia promossa per ottenere tale restituzione. (Conf 785/85, mass n 438984; (Conf 3670/82, mass n 421642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)