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Sez. 1, Sentenza n. 3670 del 16/06/1982 (Rv. 421642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE - NORMATIVA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO PER EVITARE GLI ATTI ESECUTIVI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUL CONDONO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE - NORMATIVA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO PER EVITARE GLI ATTI ESECUTIVI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUL CONDONO - ESCLUSIONE.*

La normativa sul condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823) è applicabile soltanto quando l'imposta di cui si controverte non sia stata ancora pagata, in quanto la sua giustificazione sta nel conseguire, come risultato immancabile, un sollecito incasso di somme dovute a titolo di imposta. Conseguentemente, essa non è applicabile quando la controversia abbia ad oggetto una pretesa di rimborso d'imposta già pagata e di cui si sostenga l'illegittima percezione e ciò anche nel caso che al totale pagamento delle imposte dovute prima della richiesta del condono il contribuente sia stato indotto al solo scopo di evitare gli Atti esecutivi e con riserva di chiedere il rimborso in caso di riconosciuta illegittimità della pretesa tributaria. (Conf 3412/81, mass n 414001; (Conf 1935/81, mass n 412627; (Conf 470/81, mass n 410934; (Conf 4809/80, mass n 408633; (Conf 1308/80, mass n 404821).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)