Sez. L, Sentenza n. 6963 del 09/04/2004 (Rv. 572002 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità - Base di calcolo - Disciplina differente a seconda della anteriorità o meno della cessazione dal servizio rispetto al 31 dicembre 1995 - Conseguenze in merito alla interpretazione della contrattazione collettiva in materia - Fattispecie relativa alla computabilità nella indennità in oggetto dell'indennità di funzione e del premio di esercizio.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
La disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995, atteso che, fino alla suddetta data, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto è stato regolato dalla vecchia disciplina di cui alla legge n. 829 del 1973, prevedente gli elementi che per legge potevano esser considerati nel trattamento, onde fino alla suddetta data, la contrattazione collettiva poteva - a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi - includere nella base di calcolo della suddetta indennità esclusivamente gli emolumenti indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex - combattenti), mentre, a partire dall'1 gennaio 1996, sono legittime clausole diverse, salvo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività' della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla commutabilità' o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, negando che dovessero essere incluse nella base di calcolo dell'indennità' di buonuscita in favore di ex dipendenti FFSS cessati dal servizio prima del 31.12.1995 l'indennità' di funzione e il premio di esercizio, voci non previste dalla legge n. 829 del 1973).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)