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Sez. L, Sentenza n. 17675 del 02/09/2005 (Rv. 583735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Prestazione di lavoro notturno secondo turni periodici - Compenso relativo - Inclusione nella retribuzione normale ai fini del calcolo delle competenze indirette - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per le ferie e per gli altri istituti indiretti della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della relativa retribuzione spettante. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto computabile l'emolumento corrisposto per il lavoro notturno nel calcolo delle ferie, festività e mensilità aggiuntive nonchè del t.f.r. senza effettuare una interpretazione logico-sistematica delle diverse disposizioni pattizie disciplinanti i singoli istituti indiretti ed il t.f.r., limitandosi a rimarcare che il lavoro notturno era prestato in turni programmati e non aveva carattere occasionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)