Sez. L, Sentenza n. 6738 del 10/05/2002 (Rv. 554303 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Disciplina differente a seconda della anteriorità o meno della cessazione dal servizio rispetto al 31 dicembre 1995 - Conseguenze in merito alla interpretazione della contrattazione collettiva in materia - Fattispecie relativa alla computabilità nella indennità in oggetto del premio di esercizio.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
Dal principio secondo cui la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995 si desume che mentre fino alla suddetta data la contrattazione collettiva poteva - a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi - includere nella base di calcolo della suddetta indennità esclusivamente gli emolumenti indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex -combattenti), a partire dall'1 gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, salvo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. (Fattispecie relativa alla computabilità, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio erogato ogni anno nel mese di luglio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)