Sez. 5, Sentenza n. 20738 del 25/09/2006 (Rv. 594768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Benefici fiscali previsti rispettivamente dall'art. 9 bis, comma 6, del d.l. n. 79 del 1997 e dall'art. 2 quinquies, del precedente d.l. n. 564 del 1994 - Diversità di ambito applicativo - Applicabilità del solo beneficio ex d.l. n. 564 del 1994 anche alle liti potenziali, comprese quelle relative ai processi verbali di constatazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le liti fiscali definibili con la previsione premiale di cui all' art. 9 bis, comma 6, del d.l. n. 79 del 1997 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997) sono solo quelle pendenti, dinanzi alle Commissioni tributarie, alla data del 1° aprile 1996, non anche quelle riferibili alle liti potenziali o ai processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato l'atto di imposizione, a differenza del beneficio previsto dall'art. 2 quinquies, comma 6, del precedente d.l. n. 564 del 1994 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994), il quale è applicabile, oltre che alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 1994, dinanzi alle Commissioni tributarie, anche alle liti che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione, per i quali non sia stato notificato atto di imposizione. D'altra parte l'ampliamento dell'ambito applicativo del beneficio di cui al citato d.l. n. 79 del 1997 è precluso non solo dal carattere eccezionale delle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di loro operatività, delle leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, per ciò insuscettibili di applicazione analogica ad anni d'imposta non riferibili a quelle specifiche norme premiali, ma anche dalla non ipotizzabilità di un principio generale circa la normale impugnabilità dei processi verbali di constatazione, i quali, al contrario, costituiscono atti endoprocedimentali, non direttamente impugnabili dinanzi al giudice tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis com. 6, Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)