Sez. 6, Sentenza n. 46212 del 15/10/2013 Cc. (dep. 18/11/2013) Rv. 258082 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo per l'incolumità dell'estradando - Scelta di fatto dello Stato richiedente - Nozione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il divieto per il giudice italiano di pronunciarsi favorevolmente sull'istanza per il pericolo che l'estradando subisca la violazione dei diritti fondamentali consegue non solo al regime normativo dello Stato richiedente, ma anche alla "scelta di fatto" delle sue Autorità, la quale ricorre quando queste si limitano ad assumere l'impegno di intraprendere le dovute iniziative per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare in concreto misure idonee, nonostante l'ufficiale conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese. (In applicazione del principio, la Corte, in riferimento ad una richiesta della Repubblica del Brasile, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo doveroso un approfondimento istruttorio per accertare l'eliminazione o la significativa attenuazione della negativa situazione denunciata da organismi non governativi ed accertata da una missione dell'Unione Europea).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Tratt. Internaz. 17/10/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)