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Sez. 6, Sentenza n. 21985 del 24/05/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234767 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ostative - Pericolo per l'incolumità personale dell'estradando - Allarmante situazione riferibile allo Stato richiedente - Condizioni - Fattispecie in tema di richiesta proveniente dal Governo della Romania.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234767-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrente questa situazione ostativa in Romania, in considerazione anche del suo definitivo ingresso nell'Unione europea).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)